Descrizione

 

 

Regolamento d’Istituto

(Delibera del Collegio Docenti del 9/9/2016)

Il presente Regolamento è parte integrante del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ed ha valore permanente, salvo modifiche deliberate a inizio anno scolastico dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Tutti coloro che operano nell’Istituto sono tenuti al pieno rispetto del presente Regolamento, oltre al rispetto degli altrui diritti e delle altrui idee e ad agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

Sono pertanto considerate violazioni e quindi sanzionabili: manifestazioni di violenza fisica e morale, atti di intimidazione e qualsiasi forma di impedimento alla partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola.

L’Istituto comunica verso l’esterno attraverso i canali telematici (sito dell’istituto, Albo Pretorio, Registro elettronico, bacheche interne, comunicazioni scritte tramite alunni, forma scritta riservata e contatti diretti).

L’utenza comunica con l’istituto per via telematica, attraverso gli uffici -secondo orari prestabiliti-, in forma scritta –usando il libretto personale-, con comunicazioni scritte a carattere riservato indirizzate al Dirigente Scolastico – collaboratori – docenti, o contatti diretti – previo appuntamento.]

Sarà cura e premura dell’Istituto dare risposta a quanto richiesto o segnalato dall’utenza. I genitori possono richiedere degli spazi all’interno dell’Istituto sia per le loro comunicazioni, sia per dei loro incontri, purché gli argomenti siano inerenti la scuola e rispettino le regole interne e non ledano persone e istituzioni.

Per quanto gli studenti non abbiano un ruolo ufficialmente riconosciuto, potranno avere un loro spazio di comunicazione previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

SICUREZZA DEGLI ALUNNI

Premesso che la vigilanza sui minori in consegna è obbligo di tutto il personale scolastico:

  • al Dirigente Scolastico spettano gli obblighi organizzativi;
  • al D.S.G.A spetta l’organizzazione del personale ATA;
  • tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni relative alla vigilanza ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro;

si ricorda che tale obbligo ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio.

(Norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza – “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.)

Si aggiunge che quanto sotto esposto rientra notoriamente tra gli obblighi professionali del personale della scuola ed è parte della funzione docente, la mancata presa visione delle stesse non riduce, ma aggrava la propria responsabilità.

 

ADEMPIMENTI

  1. Ai sensi dell’art. 17 della C.M. 105/75 e dell’art. 29 del CCNL 2006-2009,

per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a prendere in consegna la classe 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione e ad assisterla all’uscita.

  1. All’inizio delle lezioni i docenti preleveranno, nei rispettivi ingressi e nei tempi sopra indicati, le proprie classi e le accompagneranno nelle aule per la prima ora di lezione che inizierà al suono della seconda
  2. Per l’intervallo, i docenti accompagneranno i propri alunni in cortile dove saranno vigilati dai docenti indicati nel piano di sorveglianza. Al suono della campana che indica il termine dell’intervallo, i docenti preleveranno i propri alunni nei rispettivi ingressi e si avvieranno verso le classi per lo svolgimento delle lezioni. In caso le condizioni atmosferiche non consentano lo svolgimento dell’intervallo nel cortile della scuola, gli alunni rimarranno negli atrii prospicenti le loro aule e saranno vigilati dai loro docenti in base al piano di sorveglianza previsto per l’Istituto e debitamente comunicato ai docenti. I docenti di sostegno vigileranno in compresenza, salvo diverse disposizioni.
  3. I docenti con responsabilità di vigilanza che, per necessità, devono allontanarsi dovranno informare un collega, o personale ATA, della loro momentanea assenza e farsi sostituire nella vigilanza.
  4. Per gli spostamenti dalle aule alla palestra, i docenti nella Scuola Secondaria accompagneranno gli alunni fino alle porte verso il cortile interno, dove saranno ricevuti dal docente di ed. fisica che li accompagnerà in palestra, per il rientro si farà l’operazione inversa. Nella scuola Primaria i docenti dovranno presenziare alle lezioni qualora ci fosse un esperto esterno. Gli alunni non devono attraversare da soli il cortile.
  5. Al termine delle lezioni i docenti, dopo il suono della campana, accompagneranno alle uscite le loro classi e vigileranno sull’attraversamento del cortile.  6a. Ad integrazione al Regolamento entrata/uscita alunni edifici scolastici per tutti i plessi: è possibile per i genitori prelevare gli alunni all’interno del cortile della scuola in caso di pioggia.
  6. Gli spostamenti delle classi dovranno sempre avvenire in maniera disciplinata e il docente dovrà precedere la propria classe. Durante l’esercizio delle attività didattiche è responsabile della vigilanza sugli alunni il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
  7. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un sostituto o il personale ATA della vigilanza sugli alunni fino al suo ritorno.
  8. Il collaboratore scolastico ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tab. A, CCNL 29/11/07 tuttora valido?). Detti collaboratori, per favorire l’alternanza dei docenti nelle classi, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici ed essere disponibili in caso di necessità, sono tenuti a rimanere costantemente negli ambiti assegnati, senza allontanarsi se non per esigenze impellenti, avendo cura di comunicare ai preposti il momentaneo allontanamento.
  9. Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni, all’inizio di ogni turno di attività, presso ciascun ingresso dell’edificio scolastico deve essere presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni e durante l’entrata, nel passaggio verso le aule. Lo stesso avverrà al momento dell’uscita.
  10. I collaboratori scolastici devono vigilare anche sugli spazi esterni della scuola.
  11. All’inizio delle lezioni, o nei cambi di turno, i collaboratori scolastici sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti, in tal caso provvederanno a vigilare sugli alunni. Durante i cambi gli alunni devono rimanere nelle proprie aule. Di norma, il docente che deve lasciare l’aula attende l’arrivo del docente della lezione successiva, se ciò non dovesse essere possibile affiderà la classe all’insegnante di sostegno, se presente, a un collaboratore scolastico, compatibilmente con le disponibilità di organico, oppure potrà richiedere la collaborazione dei colleghi. In nessun caso potrà lasciare la classe da sola, priva di vigilanza.
  12. I docenti non indicati in detto calendario non sono esonerati dalla sorveglianza.
    1. I docenti con incarichi di supplenza effettueranno la sorveglianza secondo i turni del docente che sostituiscono.
    2. Per quanto concerne la vigilanza su alunni con disabilità, sempre considerate le singole situazioni, sarà valutato il livello di vigilanza.
      I docenti di sostegno possono non comparire nei turni di sorveglianza. Ciò è dovuto al fatto che gli alunni loro assegnati hanno bisogno di un’assidua vigilanza, che non potrà in nessun caso venir meno se non in caso di necessità, dopo aver assegnato la sorveglianza sul minore ad altro insegnante o a personale ATA.

EMERGENZE

Gli spostamenti durante le prove di evacuazione si svolgeranno nelle modalità previste, sotto il controllo attento dei docenti. Nel caso di alunni con disabilità, in base alle loro caratteristiche, oltre al docente potrebbe essere necessaria la presenza del docente di sostegno o dell’educatore. In caso di impedimento fisico potrebbe anche essere richiesto l’aiuto di un collaboratore scolastico.

  1. In caso di infortunio o malore di allievi durante l’ora di lezione, o durante l’intervallo, tutto il personale deve attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08 e provvedere ad avvisare tempestivamente la famiglia ed la dirigenza (o sostituti). Il docente responsabile dell’alunno stilerà una descrizione dettagliata dell’accaduto (utilizzando l’apposito modello) e la invierà all’Ufficio di Segreteria per l’avvio delle pratiche di infortunio.
  2. Il docente richiederà l’intervento dei collaboratori scolastici che, in relazione all’infortunio, presteranno i primi soccorsi e, se necessario chiamare il 118. In tal caso l’alunno non potrà essere lasciato solo e un accompagnatore attenderà, al Pronto Soccorso, l’arrivo della famiglia.

 

PALESTRA E LABORATORI

  1. Per quanto riguarda gli spostamenti vale quanto già detto precedentemente.
  2. La sorveglianza in palestra è affidata ai docenti di Attività Motoria e, qualora sia previsto, da un collaboratore scolastico.
  3. È richiesta la massima attenzione durante l’uso di strumenti e attrezzature, considerando il livello di rischio intrinseco. Vanno, inoltre, verificate costantemente le loro condizioni e segnalati alla dirigenza, per iscritto, guasti e situazioni che possano aumentarne la pericolosità.
  4. Il docente di Attività Motoria verificherà, prima e dopo la propria lezione, le condizioni degli spogliatoi e segnalerà per iscritto alla dirigenza le difformità e i guasti riscontrati. Nella Scuola Secondaria, vista l’ovvia e oggettiva impossibilità di essere fisicamente presente mentre gli alunni si cambiano, metterà in atto strategie idonee ad evitare che in tali luoghi si possano creare situazioni di pericolo per gli allievi.

 

VIGILANZA DURANTE USCITE, VIAGGI E VISITE

  1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite, viaggi d’istruzione, ecc., è a carico dei docenti accompagnatori, nel rapporto di un docente ogni 15 alunni. (Per le responsabilità si fa riferimento all’art.2048 del c.c. all’art. 61 L. 312/80)
  2. Se presenti alunni disabili, è previsto un accompagnatore in più fino a due disabili.
  3. Dato che la normativa prevede che la vigilanza sia costantemente assicurata (C.M. 291/92) e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun modo abbandonare la vigilanza sugli alunni affidati.

 

VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO – Il personale docente ed anche i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

 

OGGETTI PERSONALI – Come riportato nel Regolamento Interno riguardante gli alunni, i docenti e i collaboratori scolastici non sono tenuti alla vigilanza sugli oggetti di proprietà degli alunni. L’istituto, pertanto, non risponde di telefoni, orologi, collane, indumenti ecc., lasciati incustoditi, o dimenticati, e in seguito non più ritrovati.

 

RISCHI – I docenti devono evitare le situazioni che pongono gli allievi fuori dalla loro vigilanza:

  1. Allontanare per punizione dall’aula un alunno durante la lezione;
  2. Mandare allievi in giro per l’Istituto a prendere registri, oggetti dimenticati, altro; oppure inviarli per commissioni in luoghi lontani dalla propria aula.

Il presente Regolamento è da ritenersi approvato ogni anno, salvo modifiche proposte e approvate dagli OO.CC competenti.

Il presente Regolamento viene implementato nel sito dell’Istituto.

Per quanto non citato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti.

 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE

REGOLAMENTO INTERNO degli ALUNNI per le FAMIGLIE

RISPETTO DEGLI ORARI SCOLASTICI STABILITI

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto dell’orario, in modo che l’attività didattica possa avere effettivo inizio alle ore prestabilite. Tale puntualità va rispettata, ovviamente, anche per quanto riguarda le attività pomeridiane, secondo gli orari definiti.

 

CANCELLI E PORTE D’ACCESSO ALLE SCUOLE

Il personale ausiliario curerà che l’ingresso degli alunni non avvenga prima degli orari di entrata stabiliti per ogni plesso e che le porte e i cancelli siano chiusi durante l’intero arco delle lezioni.

Per la sicurezza dei minori, si ricorda che i cancelli devono venire chiusi anche dall’utenza esterna.

 

DELEGA

Nel rispetto della norma relativa al dovere di vigilanza degli alunni, si comunica che, per il rientro a casa, questi ultimi dovranno essere affidati solo a persone maggiorenni.

Al fine di contemperare le esigenze delle famiglie con l’obbligo dell’Istituzione Scolastica di rispettare il dovere di vigilanza sugli alunni, si richiede ai genitori interessati la formale e nominativa indicazione di soggetti maggiorenni cui “delegare” la presa in consegna degli alunni all’uscita da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe), restituendo al docente l’apposito modulo.

 

MODALITA’ DI ENTRATA E DI USCITA

I genitori devono accompagnare gli alunni all’entrata del plesso.

Si ricorda che la permanenza dei bambini sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico comporta responsabilità civile per il personale della scuola ai sensi dell’art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Si precisa, pertanto, che la permanenza degli alunni fuori orario di lezione sia nei locali sia nel cortile, dopo che gli stessi siano già stati consegnati dai docenti ai genitori, dovrà assumere carattere di eccezionalità, chiaramente motivata, e comunque dovrà sempre essere accompagnata da una concreta e costante vigilanza da parte dei genitori.

Nel caso in cui il genitore o persona da esso delegata non si presenti al momento dell’uscita, l’alunno viene trattenuto all’interno dell’edificio, attendendo che si presenti la persona alla quale può essere legittimamente affidato. Nel caso di ritardo prolungato (oltre i 30 minuti), dopo che il tentativo di contattare telefonicamente la famiglia risulti negativo, il personale scolastico affiderà l’alunno/a alla Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri.

 

RITARDO E USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

In caso di ripetuti ritardi (sia all’entrata, sia all’uscita) l’insegnante provvederà a chiedere la ragione degli stessi al responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico e nel caso informerà la Direzione.

A fronte di motivi eccezionali e per particolari esigenze, in caso di uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico, gli alunni potranno essere ritirati solo da un familiare o da chi esercita la potestà genitoriale. In tal caso è indispensabile che il genitore rilasci all’insegnante richiesta scritta (sul libretto personale per la Scuola Primaria).

Qualora si presenti una persona estranea per prendere anticipatamente il bambino, la scuola non consegnerà il bambino se non dopo aver preso contatto con la famiglia.

Tali persone sono tenute a presentare regolare dichiarazione scritta.

ASSENZE

Tutte le assenze dell’alunno debbono essere giustificate per iscritto sul libretto personale e presentate all’insegnante di classe; non è più necessaria la presentazione di certificato medico oltre i 5 giorni di assenza per malattia.

Le assenze non legate a motivi sanitari andranno preventivamente comunicate al personale insegnante.

Sono da segnalare alla Direzione i casi di alunni assenti per lunghi periodi, per gli adempimenti e gli accertamenti.

RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DEGLI ALUNNI

Gli alunni devono presentarsi in classe ordinati, forniti di quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni. Per le scuole Primarie è obbligatorio l’uso del grembiule.

Gli alunni devono comportarsi con educazione e gentilezza all’interno dell’Istituto, non devono trattenersi a conversare nei locali dei servizi igienici e nei corridoi, né correre, né schiamazzare, né urlare. Sono tenuti a rispettare l’ambiente in cui vivono e a non sporcarlo. I responsabili di danni alle cose saranno oggetto di sanzioni; i loro genitori potranno essere chiamati a risarcire i danni provocati. E’ proibito portare oggetti che possono danneggiare le persone e l’ambiente in generale. L’Istituto non è responsabile di beni e oggetti appartenenti agli alunni, lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Il non rispetto delle regole della comunità scolastica da parte degli alunni, su cui non è stato produttivo alcun percorso di comprensione e di modifica dei comportamenti scorretti, implica delle sanzioni:

  • informazione alla famiglia, da parte degli insegnanti, del comportamento scorretto;
  • informazione alla famiglia, da parte della Direzione, del comportamento scorretto;
  • convocazione della famiglia da parte della Direzione.

 

INFORTUNI ALUNNI

In caso di infortuni occorsi a scuola, la famiglia sarà immediatamente avvisata, mentre l’Istituzione Scolastica attiverà il primo soccorso.

Considerati i frequenti cambiamenti di abitazione e di numeri di telefono fissi o mobili, si prega di comunicarli tempestivamente agli insegnanti.

L’Istituzione Scolastica entro 48 ore deve attivare la denuncia d’infortunio alle competenti autorità per cui i genitori sono tenuti a recapitare immediatamente alla Segreteria il certificato del Pronto Soccorso con relativa diagnosi e prognosi.

A fine pratica la famiglia avrà cura di recapitare alla Segreteria il certificato medico di guarigione.

La riammissione a scuola, se anticipata rispetto alla prognosi medica, è consentita qualora i genitori presentino certificato di frequenza alle attività scolastiche, rilasciato dal medico/pediatra di base.

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

La somministrazione abituale (terapia) di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico.

In casi eccezionali autorizzati dai medici, se la diagnosi prescrive una terapia comprendente farmaci salvavita da assumere i docenti e/o il personale ausiliario, su disponibilità personale, possono provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici nell’arco temporale in cui l’alunno/a frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di servizio.

In questo caso è necessario acquisire agli atti della scuola (registro di classe) specifica autorizzazione rilasciata tramite apposito modulo compilato dai medici dell’ASS e documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso in possesso del genitore. Il modulo deve essere completato in tutte le sue parti in modo chiaramente leggibile senza possibilità di equivoci e/o errori, indicante con precisione il farmaco, le dosi, le modalità di somministrazione…

Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate insieme al resto della documentazione.

 

MALESSERE

In caso di malessere a scuola, dei propri figli, se i genitori si rifiutano di portarli a casa, sia previsto che scrivano sul libretto personale dell’alunno che “… lasciano il/la figlio/a a scuola sotto la propria responsabilità”.

 

 

 

 

PEDICULOSI

Al fine di un efficace intervento di carattere preventivo riguardante la pediculosi (pidocchi del capo) l’ASS e la Scuola raccomandano alle Famiglie di controllare accuratamente i propri figli almeno una volta alla settimana, di seguire le indicazioni ricevute a inizio anno scolastico e di avvisare i docenti di classe.

Pertanto, nella circostanza di “sospetta” pediculosi o di presenza di lendini, al fine di salvaguardare la salute degli alunni, i docenti avviseranno le famiglie.

 

CRITERI GENERALI PER L’IGIENE DEGLI ALIMENTI – ALIMENTI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

“Avendo adottato norme atte ad interrompere la catena di trasmissione oro-fecale delle malattie che vanno dall’igiene personale a quella degli alimenti, non può essere concessa l’introduzione dall’esterno di alcun alimento a consumo collettivo (es. torte) se non confezionato da strutture artigianali o industriali, strutture sottoposte alle stesse norme e controlli di quelle “interne” alla scuola. Essendo comunque presente, anche in caso di confezioni artigianali – industriali, il problema della conservazione, è vietata l’introduzione in comunità di cibi con farcitura o guarnitura con panna e/o crema, cibi che risultano facilmente deperibili” (disposizioni ASS).

 

TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA

Il genitore che intende trasferire in altra scuola il proprio figlio, successivamente alle iscrizioni o nel corso dell’anno scolastico, deve fare richiesta del NULLA-OSTA al Dirigente Scolastico, specificando la motivazione.

 

RELAZIONI TRA INSEGNANTI E GENITORI

Incontri periodici fra docenti e genitori sono disposti dal Dirigente, sentito il Collegio dei Docenti, secondo le modalità deliberate in merito. Tali incontri sono programmati, di norma, all’inizio dell’anno scolastico.

Eventuali comunicazioni sono esplicitate a mezzo di annotazioni scritte; le stesse devono essere sottoscritte dal responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico.

Durante l’orario scolastico al genitore è fatto divieto di entrare nella scuola per avere colloqui con gli insegnanti; i colloqui tra docenti e genitori devono svolgersi al di fuori dell’orario scolastico, nei giorni e nelle ore prestabilite e vanno in precedenza concordati. Di norma tali colloqui hanno luogo di pomeriggio con convocazione scritta qualora se ne ravvisi l’opportunità da parte dei docenti o su appuntamento nel caso in cui il genitore ne faccia richiesta.

Per la scuola PRIMARIA la consegna del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE avviene ogni quadrimestre.

 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI DI CLASSE E DI PLESSO

Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono articolarsi in assemblee di classe ed assemblee di plesso.

L’assemblea di classe può essere convocata dal rappresentante di classe o su richiesta di almeno un terzo dei genitori degli alunni della classe stessa.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali scolastici, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse e gli argomenti all’ordine del giorno debbono essere comunicati di volta in volta al D. S.

Orario assemblee

Tutte le assemblee si svolgono fuori dell’orario delle lezioni.

NOTA BENE:

Nel sottolineare, ai fini educativi, l’importanza degli incontri Scuola/Famiglia, si chiede cortesemente di non portare/trattenere i bambini a scuola durante lo svolgimento delle assemblee/colloqui: oltre che per ragioni di funzionalità tale richiesta è motivata anche da fattori di responsabilità relativi alla vigilanza sui minori che non può ricadere sulla scuola, essendo l’incontro programmato al di fuori dell’orario scolastico.

ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI GENITORI

È stato istituito, nell’anno scolastico 2009/2010 il comitato dei genitori composto dai genitori rappresentanti dei Consigli di intersezione/interclasse/classe e dai genitori membri del Consiglio d’Istituto.

ORARIO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

Si prega di voler conferire con il personale di Segreteria rispettando gli orari di ricevimento, ciò per consentire un più agevole e razionale lavoro di ufficio.

Gli appuntamenti con il Dirigente Scolastico vanno richiesti PREVENTIVAMENTE (tel. Uff. Segreteria 0431 520311/511061).

Verrà richiesto un recapito telefonico per conferma di data e ora dell’incontro.

L’APPUNTAMENTO VERRA’ FISSATO ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

D.LEG. N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003, ARTT. DA 33 A 36, “CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

Si comunica che eventuali riprese filmate effettuate dai genitori degli alunni coinvolti in manifestazioni scolastiche di vario tipo devono essere destinate esclusivamente a proiezioni a carattere familiare. Ne è assolutamente vietata la divulgazione, l’esecuzione in pubblico, la duplicazione e il noleggio.

Anche le fotografie non devono essere destinate a diffusione ma raccolte per fini personali.

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI – a.s. 2016/2017

Ai sensi del D.P.R. 249/98 – Statuto delle studentesse e degli studenti e D.P.R. 235/2007

  1. L’alunno si impegna a partecipare attivamente all’opera educativa promossa dalla scuola, osservando un contegno moralmente e civilmente corretto, sia in ambito scolastico che fuori.
  2. L’alunno deve rispetto ed obbedienza al Dirigente Scolastico, agli insegnanti, al personale A.T.A. (collaboratori scolastici e personale di segreteria), o chiunque sia stato incaricato della sua educazione e deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni che vengono impartite a scuola.
    L’alunno deve rispetto ai compagni, con i quali mantiene un comportamento dettato dalle norme di buona educazione e convivenza civile.
  3. Gli alunni devono arrivare a scuola entro l’orario d’inizio delle lezioni. Chi arriva in ritardo deve avere la giustificazione scritta del genitore.
  4. L’uscita anticipata dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, o da un docente esplicitamente designato, previa richiesta da parte dei genitori o dell’esercente patria potestà a mezzo libretto personale. L’alunno dovrà essere prelevato dal genitore o da un maggiorenne delegato dal genitore segnalata.
  5. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate dall’allievo all’insegnante della prima ora di lezione; non è più necessaria la presentazione di certificato medico in caso di
    assenze per malattia superiori ai 5 giorni di lezione.
    La famiglia è consapevole che la mancata frequenza comporta la perdita della parte dell’attività didattica svolta durante l’assenza dell’allievo e, di conseguenza, si assume la responsabilità del recupero ai fini della formazione, delle verifiche (e dell’esame di stato di “licenza media”).
  6. L’alunno deve avere sempre con sé il libretto personale, che dovrà essere conservato con cura.
  7. L’alunno si presenterà alle lezioni ordinato nella persona e con abbigliamento appropriato all’ambiente educativo e decoroso. Gli allievi, durante le lezioni di Ed. Fisica, devono indossare la tenuta sportiva. Il cambio di vestiario, prima e dopo le lezioni di Ed. Fisica, avverrà rigorosamente nei luoghi ad essi assegnati: spogliatoio maschile per i ragazzi, spogliatoio femminile per le ragazze. È vietato l’uso promiscuo di detti locali.
  8. Durante l’intervallo è vietato agli alunni rimanere in classe senza sorveglianza.
  9. Le uscite dall’aula durante le ore di lezione devono essere autorizzate dal docente in servizio e saranno consentite, di norma, ad un solo alunno per volta.
    È possibile recarsi ai servizi oltre che durante la ricreazione anche nelle ore di lezione, dopo aver ottenuto il permesso e, comunque, non nell’ora successiva ai minuti di intervallo. Non è consentito soffermarsi con altri compagni o senza giustificato motivo nei bagni.
  10. Gli alunni si presenteranno alle lezioni con tutto l’occorrente necessario. L’alunno avrà cura di custodire diligentemente i propri libri, i quaderni, il diario e ogni altro oggetto inerente all’attività scolastica.
  11. L’alunno avrà cura di conservare i libri della biblioteca, ottenuti in prestito, e ne sarà responsabile.
  12. Ogni alunno risponde personalmente di valori e oggetti non attinenti alle attività di studio e didattiche. La scuola non assume responsabilità per sottrazione o smarrimento di vestiario o di oggetti appartenenti agli alunni.
  13. L’alunno non danneggerà i mobili e le suppellettili della scuola. Non deturperà le pareti con scritte e figure di qualsiasi genere. La famiglia dell’alunno è responsabile dei danni materiali da questi causati nella scuola: sarà tenuta al risarcimento dei danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, ai sussidi, alle attrezzature scolastiche, alle persone e alle loro cose. L’alunno subirà sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.
  14. In caso di esodo devono avviarsi verso l’uscita in modo ordinato ed in fila indiana, lasciando al proprio posto la dotazione scolastica; mantenere una velocità costante e comune al flusso e dirigersi verso il luogo di raccolta indicato dalle frecce del colore corrispondente a quello indicato sulle porte delle classi.
    Gli alunni non devono rimuovere o modificare, rovinare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, la cartellonistica che ai fini della sicurezza è affissa nei locali della scuola.
    Invertito l’ordine dei paragrafi: si stratta di sicurezze, non di esplicito danno ai materiali.
  1. È severamente vietato l’uso del cellulare a scuola e durante tutte le attività didattiche.

Si rammenta che l’uso improprio del dispositivo è perseguibile penalmente ai sensi della legge.
Si ricorda che, per qualsiasi necessità, rimane sempre a disposizione il telefono fisso della Segreteria, mentre durante le uscite didattiche (visite d’istruzione, ecc.) ci si deve rivolgere all’insegnante accompagnatore.
Nel caso in cui l’allievo porti a scuola il cellulare, esso dovrà essere spento all’ingresso ed eventualmente riacceso solo all’uscita; dovrà rimanere nello zaino anche durante l’intervallo.
Durante specifiche attività didattiche l’uso del cellulare nelle sue funzioni audio/video potrà essere concesso previa autorizzazione del docente.

  1. Gli allievi sono tenuti a denunciare gli eventuali fatti di prevaricazione o di prepotenza esercitati da uno o più individui a carico di altri compagni al fine di prevenire fenomeni connotabili come bullismo. Quanto detto vale anche per azioni lesive della personalità esercitare in rete (vedi cyberbullismo).
    Si rammenta che gli eventuali spettatori passivi, in merito a fenomeni di tale portata, si comportano da complici e possono a loro volta coinvolti nelle responsabilità attinenti ai fatti accaduti.
  2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento restano in vigore leggi e disposizioni enunciate dalle Autorità Scolastiche.

In merito al punto 16, i docenti esercitano un costante controllo sul comportamento degli allievi ed eventualmente indagano, con la dovuta discrezione, su eventuali fatti che possano collegarsi ai fenomeni citati. Mettono in atto, inoltre, azioni educative per prevenire l’insorgere di tali fenomeni. Qualora dovessero verificarsi episodi accertati di bullismo, gli insegnanti metteranno in atto strategie per far riflettere gli allievi sulla gravità del fenomeno e rimuoverne le cause.

I docenti vigilano sull’uso del cellulare e informano gli allievi sui rischi legati ad un uso non appropriato di tali dispositivi. Il controllo è teso a prevenire fenomeni di cyberbullismo. A tal proposito si attivano per far comprendere che la diffusione in rete di materiali lesivi della dignità di una persona sono fatti gravi che possono provocare danni a chi subisce quanto l’esercizio della violenza o forme di prevaricazione e umiliazione. L’azione educativa è, inoltre, tesa ad evitare fenomeni di omertà o complicità da parte di singoli o di un intero gruppo.

Gli insegnati, si rammenta, sono tenuti a segnalare le mancanze più gravi sul registro elettronico e a darne tempestiva comunicazione alla famiglia.

SANZIONI DISCIPLINARI

PRINCIPI GENERALI

Il testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Il Consiglio di Classe applicherà, il più possibile, sanzioni disciplinari diverse dal semplice allontanamento dalla comunità scolastica, individuando soluzioni alternative che di volta in volta riterrà più opportune, in rapporto alla personalità dello studente e nel rispetto della stessa, che lo inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei comportamenti a lui contestati.

Le misure alternative si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto a presentare denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art. 361 c. p.

 

Erogazione delle sanzioni.

Art. 1 – (Ambiti del regolamento): Il Regolamento individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, la natura e la gradualità delle sanzioni disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle, le modalità ed i tempi di irrogazione, secondo procedimenti previsti dai successivi artt. 4,5,6.

Art. 2 – (Carattere dei provvedimenti disciplinari): I provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento costituiscono una risorsa educativa finalizzata al ripristino dei corretti rapporti di collaborazione fra lo studente, del quale sollecitano il senso di responsabilità, e la comunità scolastica.

Art. 3 – (Mancanze disciplinari – sanzioni – organi irrogatori – impugnazioni): In attuazione dell’art.3 (Doveri dello studente) e dell’art.4 (Disciplina) del citato D.P.R. 249/1998, sono da considerare mancanze punibili con sanzioni disciplinari quelle di seguito riportate:

Mancanze disciplinariSanzioniAutorità competenteImpugnazioni
a)           L’irregolarità ingiustificata della frequenzaRichiamo e annotazione sul registro di classe e avviso scritto ai genitori. Nel caso di comportamenti ripetuti sarà avviata la procedura disciplinareDocente

Dirigente Scol

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
b)           Le assenze non giustificate e i ritardi alla 1ª ora di lezione.Richiamo e annotazione sul registro di classe e avviso scritto ai genitori. Nel caso di comportamenti ripetuti sarà avviata la procedura disciplinareDocente

Dirigente Scol

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
c)           L’inconsistenza e la discontinuità dell’impegnoRichiamo e avviso scritto ai genitori nel caso di comportamenti ripetuti.Docente

Dirigente Scol

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
d)           I comportamenti che turbano il regolare svolgimento dell’attività didattica1) Ammonizione scritta sul registro di classe e convocazione dei genitori.

2) In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste assumano particolare gravità, è applicata la sanzione di grado immediatamente superiore (vedi nota)

1)Docente

Dirigente Scol

2) Consiglio di Classe

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
e)           L’utilizzo di cellulari a scuola e di altri dispositivi elettroniciRitiro temporaneo del dispositivo, che verrà conservato nell’armadio blindato della scuola e restituito solo e personalmente al genitore o a chi ne fa le veci.

In caso di recidiva è previsto l’avvio di un procedimento disciplinare (vedi nota)

In caso di produzione e diffusione di fotografie e/o immagini non autorizzate e lesive della privacy, è prevista una sanzione disciplinare che, a seconda della gravità del fatto compiuto, va dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino all’esclusione dello stesso dallo scrutinio finale e la sua non ammissione all’esame di stato conclusivo.

È prevista inoltre la segnalazione agli organi competenti.

1)Docente

Dirigente Scol

2) Consiglio di Classe

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
f)            La scarsa cura dell’ambiente scolastico e del suo decoroAmmonizione scritta sul registro di classe e convocazione dei genitoriDocente

Dirigente Scol

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
g)           Il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la sicurezza e l’organizzazione dell’Istituto1) Ammonizione scritta sul registro di classe e convocazione dei genitori

2) Nei casi di inosservanza grave e reiterata può essere applicata la sanzione di grado immediatamente superiore: sospensione dalle lezioni per un periodo congruo all’infrazione rilevata (vedi nota)

1)Docente

Dirigente Scol

2) Consiglio di Classe

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
h)           L’utilizzo improprio delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, configurante un danno al patrimonio dell’Istituto1) Risarcimento dei danni

2) Nei casi di mancanza grave e reiterata sospensione dalle lezioni per un periodo da uno a sei giorni

1) Dirigente Scolastico

2) Consiglio di Classe

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
i)            Mancato rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del personale della scuola, dei compagni.1) Censura

2) In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste assumano particolare serietà, è applicata la sanzione di grado superiore (vedi nota) in rapporto alla gravità dell’infrazione disciplinare.

1) Dirigente Scolastico  Docente Colaboratore

2) Dirigente Scolastico (nota, punto 2) 3)Consiglio di Classe

Organo di Ga-ranzia d’Istituto (entro 15 giorni dalla comunicazione scritta)
 

Nota:

In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste assumano particolare gravità, può essere applicata la sanzione di grado immediatamente superiore.

Possono riguardare, in proporzione all’infrazione disciplinare:

1)     sospensione dalle visite o viaggi d’istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali, con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate.

2)     Sospensione con obbligo di frequenza, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe, da uno a sei giorni.

3)     Nei casi particolarmente gravi e reiterati, sospensione dalle lezioni da uno a sei giorni, nell’osservanza comunque di quanto disposto all’art. 8 del D.P.R. 249/98 e tenendo conto di quanto riportato agli artt. 2, 5 del medesimo D.P.R.

 

Segue Art. 3.

  • Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d’istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate.
  • Gli studenti, prima di essere sottoposti a sanzione disciplinare, sono invitati ad esporre le proprie ragioni davanti all’Organo Competente alla irrogazione.
  • La verbalizzazione del contraddittorio verrà posta all’attenzione dell’Organo Competente alla irrogazione, per il prosieguo del procedimento.
  • L’Organo Giudicante, deputato alla irrogazione della sanzione, prima di deliberare in merito alla natura ed alla durata di essa, ha l’obbligo di accertare se la mancanza rilevata è scaturita da atteggiamenti che avevano il carattere dell’occasionalità e della fortuità, o se essa, invece, configura atteggiamenti, atti, comportamenti abituali ed improntati allo scarso rispetto dell’istituzione scolastica e di chi la rappresenta.
  • Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è, in linea di principio, offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
  • Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica hanno decorrenza dal giorno successivo a quello dell’avvenuta notifica all’interessato.
  • Contro le sanzioni disciplinari che implicano il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica – ad eccezione, naturalmente, di quelle irrogate in seguito al patteggiamento ed alla conseguente conversione della sanzione – è ammesso ricorso.
  • Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 4 – (Comunicazione delle sanzioni disciplinari): Tutte le sanzioni disciplinari irrogate, comprese quelle comminate a seguito delle procedure di patteggiamento, devono essere ampiamente e tempestivamente motivate agli interessati ed ai genitori per i fini previsti dal presente regolamento.

Art. 5 – (Organo di Garanzia): Presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da due docenti, eletti con scadenza annuale dal Collegio dei Docenti, e da uno/due genitori. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico e decide in merito ai ricorsi presentati, nonché sugli eventuali conflitti relativi all’applicazione dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”.

Il presente regolamento si intende tacitamente approvato ogni anno salvo richiesta di modifiche o integrazioni.

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. A tal proposito va precisato che le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da un’ampia ricognizione delle esperienze.

  1. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (Art. 4 – comma1) Si tratta di sanzioni che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’Istituto, insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.
  2. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 8). Tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D. P. R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
  3. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
    1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
    2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.
    In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.  Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la Scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l’Autorità Giudiziaria –  un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
  4. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4 – Comma 9 bis). L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
    1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
    2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
  1. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 – Comma 9 bis e 9 ter). Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione Scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Le sanzioni disciplinari, infatti, non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si applicherà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

 

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all’impugnazione (art. 5 del DPR) delle suddette sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e dall’altro la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazione delineato dall’art. 5 del DPR non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento di Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico e di norma è composto da un docente e due genitori appositamente eletti (art. 5 – comma 1).

 

 

 

 

L’Organo di Garanzia della Scuola Secondaria di primo grado è così composto:

– il Dirigente Scolastico

– n° 2 Docenti della Scuola Secondaria di Primo grado

– n° 2 Membri Consiglio d’Istituto (genitori)

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, la sua composizione.

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei dieci giorni successivi all’erogazione della sanzione (art. 5 – comma 1). Qualora non decida entro tale termine, tale sanzione non potrà che ritenersi confermata.

 

NORME SULLA SICUREZZA

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA

(Riferimenti a: Regolamento d’Istituto – DPR n. 249/98; C.C. artt. 2047, 2048; CCNL/07)

Premessa.

  • Si richiama, anzitutto, l’imprescindibile ambito di responsabilità in capo alla scuola in ordine alla vigilanza degli alunni ad essa affidati – alla scuola incombe l’obbligo di tutelare l’integrità fisica degli alunni.
  • Si ricorda la conseguenza di esporre l’Amministrazione scolastica al rischio di responsabilità risarcitoria, con diritto di rivalsa sul docente.
  • La responsabilità civile extracontrattuale dell’Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene da un lato all’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex artt. 2047 – 2048 C.C.) e dall’altro all’omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (ex artt. 2043 – 2051 C.C.).
  • 2047 C.C. – “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”
  • 2048 C.C. – “i precettori e coloro che insegnano …sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi …nel tempo in cui sono sotto la vigilanza”.
  • 312/11.07.80 art. 61: le responsabilità …sussistono tanto nell’ipotesi che l’autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, …sia un soggetto capace …tale responsabilità sussiste tanto nell’ipotesi di atti dannosi compiuti nei confronti di terzi, quanto nell’ipotesi di danni che gli alunni possono procurare a sè stessi con la loro condotta.
  • L’obbligo di vigilanza fa capo in via preminente sul personale docente, ma anche sul personale ATA.
  • L’obbligo organizzativo e di controllo fanno capo al Dirigente Scolastico.
  • Si ricorda che …la prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo. (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99 n. 916)
  • La prevedibilità del fatto dannoso è legata alla ripetitività, alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, al particolare ambiente in cui si opera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBBLIGHI PER I DOCENTI:

  • I docenti eserciteranno un’attenta ed assidua vigilanza affinché sia garantita la sicurezza e l’incolumità degli alunni loro affidati.
  • I docenti prenderanno in consegna gli allievi, per accompagnarli in classe, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
  • Durante il cambio dell’ora, i docenti devono vigilare perché gli allievi mantengano un comportamento responsabile, devono aspettare l’arrivo del collega oppure affidare temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. In nessun caso dovranno abbandonare, incustodita, la classe.
  • I docenti consentiranno l’uscita dalla classe durante l’ora di lezione, per accedere ai servizi, di un solo alunno per volta e in caso di necessità. I collaboratori scolastici vigileranno sul comportamento degli allievi fuori dalla classe.
  • In caso di momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici effettueranno la vigilanza sulla classe.
  • Al termine delle lezioni, i docenti in servizio all’ultima ora vigileranno sugli alunni accompagnandoli verso le uscite prestabilite.
  • Sia in entrata che in uscita, i docenti accompagneranno le classi avendo cura che gli allievi si spostino in modo ordinato.
  • In caso di emergenza vale quanto già indicato nel Regolamento d’Istituto.
  • La vigilanza durante l’intervallo, premesso che è da computare nell’orario di lezione dei docenti delle ore a cavallo dell’intervallo, quindi della terza e della quarta ora, sarà esercitata in base alla creazione di turni di sorveglianza tali da consentire il recupero dei minuti attraverso le “sostituzioni”
  • I docenti informeranno gli allievi sulle situazioni che possono presentare dei rischi all’interno e fuori dell’istituto: scale, uscite disordinate, comportamenti scorretti, uso dei mezzi di locomozione, ecc.
  • I docenti dovranno essere presenti in classe anche durante un’eventuale lezione tenuta da un “esterno”.

 

CONTRATTO FORMATIVO

Il contratto formativo stabilisce relazioni particolari fra docenti e alunni di ciascuna classe coinvolgendo il Consiglio di Classe, gli Organi d’Istituto, i genitori e gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico.

  • L’alunno si impegna a saper apprendere, fare, essere e saper “vivere” con gli altri;
  • Il docente si impegna a saper comunicare, svolgere l’attività di mediazione didattica finalizzata all’offerta formativa;
  • Il genitore si impegna a collaborare e confrontarsi con i figli e la scuola.
  • Il personale ATA garantisce specifici servizi e prestazioni, il tutto nella logica di un servizio pubblico caratterizzato da negoziazione sociale e trasparenza, rivolto all’efficacia e produttività.

 

 

Allegati

REGOLAMENTI (1)

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